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Gara #20
CIS "CALABRIA - SVELARE BELLEZZA". Pubblicazione delibera CIPESS n. 30/2022. Progetto La Via dei Laghi - Comuni di: San Vito Sullo Ionio, Cenadi, Olivadi, Centrache - Strategia Progettuale "Abitare i luoghi. Azioni di Riqualificazione tra natura, creatività e cultura". Procedura Aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del medesimo codice.Informazioni appalto
28/08/2026
Aperta
Lavori
€ 2.027.715,14
GALLE' BRUNO
Categorie merceologiche
4523314 - Lavori stradali
4521 - Lavori generali di costruzione di edifici
453 - Lavori di installazione di impianti in edifici
4526264 - Lavori di miglioramento ambientale
Lotti
1
BCC97DAD2A
J67H21010020002
Solo prezzo
C.I.S. "CALABRIA - SVELARE BELLEZZA" - Progetto "La Via dei Laghi" Comuni di San Vito sullo Ionio, Cenadi, Olivadi e Centrache - Strategia Progettuale "Abitare i luoghi - Azioni di Riqualificazione tra natura, creatività e cultura"
C.I.S. "CALABRIA - SVELARE BELLEZZA" - Progetto "La Via dei Laghi" Comuni di San Vito sullo Ionio, Cenadi, Olivadi e Centrache - Strategia Progettuale "Abitare i luoghi - Azioni di Riqualificazione tra natura, creatività e cultura"
€ 1.980.728,41
€ 412.926,59
€ 46.986,73
Scadenze
11/09/2026 14:00
14/09/2026 20:00
15/09/2026 16:00
Avvisi pubblici
Allegati
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4.61 MB | |
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Chiarimenti
28/08/2026 16:49
Quesito #1
Buonasera,
in riferimento ai requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa, siamo in possesso di Categoria prevalente OG3 class. IV (riuscendo quindi a coprire l'intero importo della gara), nonchè in possesso di categorie scorporabili OG1 e OG13. Per le restanti categorie scorporabili (OG11 e OG12), è possibile dichiarare subappalto al 100% delle stesse?
In attesa di vostro gentile riscontro porgiamo distinti saluti
in riferimento ai requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa, siamo in possesso di Categoria prevalente OG3 class. IV (riuscendo quindi a coprire l'intero importo della gara), nonchè in possesso di categorie scorporabili OG1 e OG13. Per le restanti categorie scorporabili (OG11 e OG12), è possibile dichiarare subappalto al 100% delle stesse?
In attesa di vostro gentile riscontro porgiamo distinti saluti
03/09/2026 16:22
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3, classifica IV, nonché delle qualificazioni nelle categorie OG1 e OG13, può partecipare alla procedura qualora, per le ulteriori categorie scorporabili OG11 e OG12, provveda a soddisfare i relativi requisiti di qualificazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara.
In particolare, per la categoria OG11, di importo pari a € 489.720,39, per la quale il Disciplinare richiede la qualificazione SOA OG11 classifica II, il concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione può ricorrere all’avvalimento ovvero al subappalto necessario/qualificante, dichiarando espressamente in sede di gara la volontà di subappaltare le relative lavorazioni.
Per la categoria OG12, di importo pari a € 70.686,00, il Disciplinare prevede il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023. Anche per tale categoria il concorrente dovrà, qualora non disponga direttamente dei requisiti richiesti, ricorrere agli strumenti ammessi dalla normativa vigente e dal Disciplinare, dichiarandone espressamente l’utilizzo in sede di gara.
Pertanto, il possesso della categoria prevalente OG3 classifica IV, pur risultando adeguato a coprire l’importo richiesto per la categoria prevalente, non esonera il concorrente dal rispetto delle specifiche disposizioni previste per le categorie scorporabili.
È pertanto ammesso il ricorso al subappalto per le categorie OG11 e OG12, anche per l’intero importo delle rispettive lavorazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal Disciplinare di gara, fermo restando l’obbligo di dichiarare espressamente in sede di offerta le lavorazioni che si intendono subappaltare e che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle medesime.
In particolare, per la categoria OG11, di importo pari a € 489.720,39, per la quale il Disciplinare richiede la qualificazione SOA OG11 classifica II, il concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione può ricorrere all’avvalimento ovvero al subappalto necessario/qualificante, dichiarando espressamente in sede di gara la volontà di subappaltare le relative lavorazioni.
Per la categoria OG12, di importo pari a € 70.686,00, il Disciplinare prevede il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023. Anche per tale categoria il concorrente dovrà, qualora non disponga direttamente dei requisiti richiesti, ricorrere agli strumenti ammessi dalla normativa vigente e dal Disciplinare, dichiarandone espressamente l’utilizzo in sede di gara.
Pertanto, il possesso della categoria prevalente OG3 classifica IV, pur risultando adeguato a coprire l’importo richiesto per la categoria prevalente, non esonera il concorrente dal rispetto delle specifiche disposizioni previste per le categorie scorporabili.
È pertanto ammesso il ricorso al subappalto per le categorie OG11 e OG12, anche per l’intero importo delle rispettive lavorazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal Disciplinare di gara, fermo restando l’obbligo di dichiarare espressamente in sede di offerta le lavorazioni che si intendono subappaltare e che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle medesime.
01/09/2026 16:33
Quesito #2
con la presente per chiedere se si può partecipare in avvalimento con la categoria prevalente OG3 CL IV^
03/09/2026 16:18
Risposta
In riscontro al quesito, si comunica che, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara e dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 6 del Disciplinare, ivi compresa la qualificazione SOA richiesta per la categoria prevalente OG3.
Per la presente procedura è richiesta la qualificazione nella categoria OG3, classifica III, per l’importo di € 890.843,84.
Pertanto, l’operatore economico che non sia in possesso, in tutto o in parte, della qualificazione richiesta per la categoria OG3 può partecipare ricorrendo all’avvalimento di un’impresa ausiliaria in possesso di adeguata qualificazione, anche OG3 classifica IV, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall’art. 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il contratto di avvalimento dovrà indicare specificamente le risorse strumentali e umane messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e dovrà essere prodotto unitamente alla documentazione di gara, secondo quanto previsto dal citato art. 7 del Disciplinare.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine all’effettiva messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento e alla responsabilità solidale dell’operatore economico concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della Stazione Appaltante.
Importante garantire la capacità tecnico-economica per l’intero appalto.
Per la presente procedura è richiesta la qualificazione nella categoria OG3, classifica III, per l’importo di € 890.843,84.
Pertanto, l’operatore economico che non sia in possesso, in tutto o in parte, della qualificazione richiesta per la categoria OG3 può partecipare ricorrendo all’avvalimento di un’impresa ausiliaria in possesso di adeguata qualificazione, anche OG3 classifica IV, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall’art. 7 del Disciplinare di gara e dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il contratto di avvalimento dovrà indicare specificamente le risorse strumentali e umane messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e dovrà essere prodotto unitamente alla documentazione di gara, secondo quanto previsto dal citato art. 7 del Disciplinare.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine all’effettiva messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento e alla responsabilità solidale dell’operatore economico concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti della Stazione Appaltante.
Importante garantire la capacità tecnico-economica per l’intero appalto.
02/09/2026 12:42
Quesito #3
Spett.le SA,
con la presente si chiede se l'importo da ribassare riguarda solo i lavori, oppure il ribasso va applicato anche sull'importo della manodopera ?
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono
cordiali saluti
con la presente si chiede se l'importo da ribassare riguarda solo i lavori, oppure il ribasso va applicato anche sull'importo della manodopera ?
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono
cordiali saluti
02/09/2026 12:54
Risposta
Come specificato negli atti di gara, il ribasso si applica anche sulla manodopera.
02/09/2026 15:25
Quesito #4
In riferimento alla procedura di che trattasi, si chiede se le categorie scorporabili OG1, OG11, OG12 e OG13 siano interamente subappaltabili (subappalto qualificante e/o necessario), fermo restando la copertura dell’intero importo tramite la categoria prevalente OG3.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.
03/09/2026 11:42
Risposta
La categoria prevalente OG3 non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99%. l limite del 49,99% si applica sempre sull’importo della categoria prevalente — non sull’importo complessivo del contratto. Le categorie scorporabili, in assenza di specifici vincoli motivati nel bando, possono essere interamente subappaltate.
03/09/2026 11:37
Quesito #5
Buongiorno,
si chiede conferma a codesta spettabile S.A. che il CCNL individuato e relativo all'esecuzione dei lavori previsti da progetto sia F012 Edilizia.
Grazie anticipatamente.
si chiede conferma a codesta spettabile S.A. che il CCNL individuato e relativo all'esecuzione dei lavori previsti da progetto sia F012 Edilizia.
Grazie anticipatamente.
03/09/2026 16:12
Risposta
Si conferma che, con riferimento alle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante è il CCNL F012 – Edilizia.
03/09/2026 11:44
Quesito #6
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con particolare attenzione a quanto indicato all'art. 6.2 del Disciplinare di Gara (pag. 10), si osserva che le lavorazioni ascrivibili alla categoria OG 11 (Classifica II, importo € 489.720,39) sono qualificate come scorporabili e subappaltabili.
Considerato che l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ha superato la rigida distinzione delle vecchie categorie c.d. SIOS a qualificazione obbligatoria non copribili in gara Si chiede se un operatore economico in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente OG 3 in classifica adeguata a coprire l'intero importo dei lavori a base d'asta (ovvero pari o superiore alla Classifica IV), ma privo dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile OG 11, possa partecipare alla gara eseguendo le lavorazioni di cui alla categoria OG 11 mediante subappalto "qualificatorio" al 100% a ditta in possesso di idonea attestazione SOA, oppure se la mancanza della categoria OG 11 in capo al concorrente sia motivo di esclusione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti.
Considerato che l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ha superato la rigida distinzione delle vecchie categorie c.d. SIOS a qualificazione obbligatoria non copribili in gara Si chiede se un operatore economico in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente OG 3 in classifica adeguata a coprire l'intero importo dei lavori a base d'asta (ovvero pari o superiore alla Classifica IV), ma privo dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile OG 11, possa partecipare alla gara eseguendo le lavorazioni di cui alla categoria OG 11 mediante subappalto "qualificatorio" al 100% a ditta in possesso di idonea attestazione SOA, oppure se la mancanza della categoria OG 11 in capo al concorrente sia motivo di esclusione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti.
03/09/2026 16:11
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue.
L'art. 3 del Disciplinare di Gara individua la categoria OG3 quale categoria prevalente delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
L'art. 6.2 del Disciplinare individua, tra le categorie di lavorazioni oggetto dell'appalto, la categoria OG11, di importo pari a € 489.720,39, quale categoria scorporabile e subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, con qualificazione mediante attestazione SOA.
L'art. 7 del Disciplinare prevede, inoltre, espressamente la possibilità per il concorrente di ricorrere all'avvalimento delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali e dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, secondo le modalità previste dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 8 del Disciplinare disciplina, a sua volta, il ricorso al subappalto, prevedendo che il concorrente indichi in sede di gara la volontà di ricorrervi e le lavorazioni o parti di opere che intende subappaltare.
Alla luce del complessivo contenuto della lex specialis, si precisa che la qualificazione nella categoria OG11 può essere soddisfatta, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, mediante gli istituti dell'avvalimento ovvero del subappalto necessario o qualificatorio.
In particolare, l'operatore economico che non possieda direttamente la qualificazione SOA nella categoria OG11 può partecipare alla procedura mediante ricorso al subappalto necessario, purché sia in possesso della qualificazione richiesta nella categoria prevalente OG3 in classifica adeguata ai lavori da assumere e dichiari espressamente in sede di offerta la volontà di subappaltare le lavorazioni OG11 a un operatore economico in possesso della relativa qualificazione.
In alternativa, il concorrente può ricorrere all'avvalimento della qualificazione necessaria per la categoria OG11, mediante la stipula di un contratto di avvalimento conforme all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle prescrizioni dell'art. 7 del Disciplinare.
Pertanto, la mancata attestazione SOA nella categoria OG11 direttamente posseduta dal concorrente non costituisce, di per sé, causa di esclusione, qualora il concorrente soddisfi il requisito di qualificazione mediante uno degli strumenti ammessi dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente, nel rispetto delle relative condizioni.
Con riferimento specifico al subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare espressamente nel DGUE le lavorazioni OG11 che intende subappaltare. Le medesime lavorazioni dovranno essere eseguite da un subappaltatore in possesso della prescritta qualificazione SOA nella categoria OG11 e nella classifica adeguata all'importo delle lavorazioni affidate.
È pertanto ammesso, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 8 del Disciplinare, il subappalto dell'intero importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
Resta altresì ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento della qualificazione OG11, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Disciplinare. In tale ipotesi, il concorrente dovrà produrre il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dal medesimo art. 7, con specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, secondo quanto richiesto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
In conclusione, l'operatore economico in possesso della sola qualificazione OG3 in classifica adeguata ai lavori da assumere e privo della qualificazione SOA OG11 può partecipare alla procedura, purché la qualificazione richiesta per la categoria OG11 sia soddisfatta attraverso un istituto ammesso dalla normativa e dalla lex specialis, e siano rispettate tutte le condizioni previste per il relativo utilizzo.
L'art. 3 del Disciplinare di Gara individua la categoria OG3 quale categoria prevalente delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
L'art. 6.2 del Disciplinare individua, tra le categorie di lavorazioni oggetto dell'appalto, la categoria OG11, di importo pari a € 489.720,39, quale categoria scorporabile e subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, con qualificazione mediante attestazione SOA.
L'art. 7 del Disciplinare prevede, inoltre, espressamente la possibilità per il concorrente di ricorrere all'avvalimento delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali e dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, secondo le modalità previste dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'art. 8 del Disciplinare disciplina, a sua volta, il ricorso al subappalto, prevedendo che il concorrente indichi in sede di gara la volontà di ricorrervi e le lavorazioni o parti di opere che intende subappaltare.
Alla luce del complessivo contenuto della lex specialis, si precisa che la qualificazione nella categoria OG11 può essere soddisfatta, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, mediante gli istituti dell'avvalimento ovvero del subappalto necessario o qualificatorio.
In particolare, l'operatore economico che non possieda direttamente la qualificazione SOA nella categoria OG11 può partecipare alla procedura mediante ricorso al subappalto necessario, purché sia in possesso della qualificazione richiesta nella categoria prevalente OG3 in classifica adeguata ai lavori da assumere e dichiari espressamente in sede di offerta la volontà di subappaltare le lavorazioni OG11 a un operatore economico in possesso della relativa qualificazione.
In alternativa, il concorrente può ricorrere all'avvalimento della qualificazione necessaria per la categoria OG11, mediante la stipula di un contratto di avvalimento conforme all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle prescrizioni dell'art. 7 del Disciplinare.
Pertanto, la mancata attestazione SOA nella categoria OG11 direttamente posseduta dal concorrente non costituisce, di per sé, causa di esclusione, qualora il concorrente soddisfi il requisito di qualificazione mediante uno degli strumenti ammessi dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente, nel rispetto delle relative condizioni.
Con riferimento specifico al subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare espressamente nel DGUE le lavorazioni OG11 che intende subappaltare. Le medesime lavorazioni dovranno essere eseguite da un subappaltatore in possesso della prescritta qualificazione SOA nella categoria OG11 e nella classifica adeguata all'importo delle lavorazioni affidate.
È pertanto ammesso, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 8 del Disciplinare, il subappalto dell'intero importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
Resta altresì ferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento della qualificazione OG11, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Disciplinare. In tale ipotesi, il concorrente dovrà produrre il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dal medesimo art. 7, con specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, secondo quanto richiesto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
In conclusione, l'operatore economico in possesso della sola qualificazione OG3 in classifica adeguata ai lavori da assumere e privo della qualificazione SOA OG11 può partecipare alla procedura, purché la qualificazione richiesta per la categoria OG11 sia soddisfatta attraverso un istituto ammesso dalla normativa e dalla lex specialis, e siano rispettate tutte le condizioni previste per il relativo utilizzo.